Art. 1117-bis c.c.
Supercondominio: ambito di applicabilità
L'art. 1117-bis c.c. estende le regole del condominio a tutti i casi in cui più unità, più edifici o più condomìni hanno parti in comune: è la base legale del cosiddetto supercondominio. Le norme si applicano "in quanto compatibili".
Testo vigente - Ambito di applicabilità
Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Cosa dice, in parole semplici
Prima della riforma del 2012 il supercondominio era una creazione della giurisprudenza. Oggi la legge dice espressamente che le norme del condominio valgono anche quando più palazzine condividono un viale, un parco, una centrale termica, una piscina o un impianto di depurazione.
"In quanto compatibili" significa che non tutte le regole si applicano in automatico: bisogna verificare caso per caso. Per esempio, per le assemblee dei supercondomìni con più di 60 partecipanti l'art. 67 delle disposizioni di attuazione prevede che ogni condominio nomini un proprio rappresentante.
Esempi pratici
- Un complesso di tre palazzine con un unico cancello, un giardino e una centrale termica comuni: per quei beni c'è un supercondominio, con tabelle millesimali e spese proprie, distinte da quelle di ciascuna palazzina.
Domande frequenti
Il supercondominio deve avere un amministratore?
Si applica l'art. 1129: se i partecipanti sono più di otto e l'assemblea non nomina un amministratore, può nominarlo il giudice su ricorso di uno o più condòmini.
Chi partecipa all'assemblea del supercondominio?
Tutti i condòmini degli edifici interessati; se sono complessivamente più di 60, ogni condominio designa un rappresentante per la gestione ordinaria e la nomina dell'amministratore (art. 67, terzo comma, disp. att.).
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.