Art. 61 disp. att. c.c.
Scioglimento del condominio
Se un edificio o un gruppo di edifici si può dividere in parti con le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può sciogliersi e ogni parte può formare un condominio separato. Lo decide l'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi, oppure il giudice su domanda di almeno 1/3 dei comproprietari della parte che vuole separarsi.
Testo vigente
Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 19 aprile 1942, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Cosa dice, in parole semplici
La condizione è che ciascuna parte possa funzionare come edificio autonomo. La decisione spetta all'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136, secondo comma; in alternativa un terzo dei comproprietari della parte interessata può chiedere lo scioglimento al tribunale.
Esempi pratici
- Due palazzine con ingressi, scale e impianti separati, nate come un unico condominio, possono diventare due condomìni distinti.
Domande frequenti
Chi può chiedere lo scioglimento del condominio al giudice?
Almeno un terzo dei comproprietari della parte dell'edificio di cui si chiede la separazione.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.