Art. 62 disp. att. c.c.
Scioglimento con parti ancora comuni
Lo scioglimento del condominio è possibile anche se alcune parti dell'art. 1117 restano in comune tra i condomìni separati. Se però servono opere per sistemare diversamente locali o dipendenze, lo scioglimento richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 del valore (art. 1136, quinto comma).
Testo vigente
Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 19 aprile 1942, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Cosa dice, in parole semplici
La separazione non richiede che tutto sia diviso: possono restare comuni, ad esempio, il cortile o la centrale termica, che saranno gestiti come parti di un supercondominio. Se per separare occorrono lavori di adattamento, la maggioranza sale ai 2/3 del valore.
Esempi pratici
- Due scale si separano in condomìni autonomi ma il cortile resta comune: lo scioglimento è ammesso e il cortile sarà gestito in comune tra i due nuovi condomìni.
Domande frequenti
Serve dividere tutte le parti comuni per sciogliere il condominio?
No, alcune parti possono restare comuni; se però servono opere per la nuova sistemazione dei locali, la delibera richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 del valore.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.