Art. 1119 c.c.
Indivisibilità delle parti comuni
Le parti comuni non si possono dividere, salvo che la divisione non renda più scomodo l'uso a nessun condòmino e ci sia il consenso di tutti i partecipanti al condominio. Serve quindi l'unanimità.
Testo vigente - Indivisibilità
Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Cosa dice, in parole semplici
La regola protegge la funzione delle parti comuni: dividere un cortile o un locale comune tra i condòmini è possibile solo se ognuno continua a usarlo come prima e se tutti sono d'accordo.
Il requisito del consenso di tutti è stato aggiunto dalla riforma del 2012: una delibera a maggioranza non basta.
Esempi pratici
- Dividere il giardino comune in porzioni assegnate ai singoli appartamenti del piano terra richiede l'accordo di tutti i condòmini.
Domande frequenti
Si può dividere il cortile comune a maggioranza?
No, servono il consenso di tutti i partecipanti al condominio e che la divisione non renda più scomodo l'uso a nessuno.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.