Art. 1120 c.c.

Innovazioni

Le innovazioni che migliorano le parti comuni si approvano con la maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 del valore dell'edificio (art. 1136, quinto comma). Sicurezza, barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi, rinnovabili e impianti centralizzati TV e dati richiedono solo la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi. Sono vietate le innovazioni che compromettono stabilità, sicurezza o decoro o rendono inservibile una parte comune anche a un solo condòmino.

Testo vigente - Innovazioni

Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2019, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

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Cosa dice, in parole semplici

Un'innovazione è un intervento che modifica la parte comune nella sua forma o destinazione, non una semplice riparazione. Per le innovazioni ordinarie (primo comma) serve la maggioranza dell'art. 1136, quinto comma: maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 del valore, cioè circa 667 millesimi.

Il secondo comma individua le innovazioni agevolate, per le quali basta la maggioranza dell'art. 1136, secondo comma (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi): interventi per la sicurezza e la salubrità, eliminazione delle barriere architettoniche, contenimento dei consumi energetici, parcheggi, impianti da fonti rinnovabili, impianti centralizzati per TV e dati.

Per queste innovazioni agevolate anche un solo condòmino può chiedere la convocazione: l'amministratore deve convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, che deve descrivere contenuto e modalità degli interventi.

L'ultimo comma pone i limiti invalicabili: niente innovazioni che mettano a rischio stabilità o sicurezza, alterino il decoro architettonico o rendano una parte comune inservibile anche a un solo condòmino.

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  • Calcolo quorum e maggioranze dell'assemblea: Inserisci quanti sono i condòmini, chi è presente (anche per delega) e il tipo di delibera: vedi subito se l'assemblea è costituita e quanti voti e millesimi servono per approvare.

Esempi pratici

  • Installare un ascensore dove non c'era è un'innovazione volta anche all'eliminazione delle barriere architettoniche: basta la maggioranza degli intervenuti con 500 millesimi.
  • Trasformare il cortile in giardino attrezzato è un'innovazione ordinaria: servono la maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 del valore dell'edificio.

Domande frequenti

Che maggioranza serve per un'innovazione in condominio?

Per le innovazioni ordinarie la maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 del valore dell'edificio; per quelle agevolate del secondo comma (sicurezza, barriere architettoniche, energia, parcheggi, impianti TV e dati) la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi.

Un solo condòmino può chiedere di installare il cappotto termico?

Può chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea per un intervento di contenimento energetico: l'amministratore deve convocarla entro 30 giorni dalla richiesta completa.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.