Come funziona la doppia maggioranza
Ogni quorum dell'assemblea condominiale si misura due volte: per teste (il numero dei condòmini) e per valore (i millesimi di proprietà, su 1000). Entrambe le soglie devono essere raggiunte.
Le teste sono i condòmini, non le unità: chi possiede due appartamenti conta una testa sola (con la somma dei millesimi), e un appartamento in comproprietà conta una testa, perché i comproprietari votano tramite un unico rappresentante (art. 67, comma 2, disp. att. c.c.).
Chi partecipa per delega conta come intervenuto. Se i condòmini sono più di 20, ogni delegato può rappresentare al massimo 1/5 dei condòmini e del valore (art. 67, comma 1, disp. att.); l'amministratore non può mai ricevere deleghe.
Prima e seconda convocazione
- Costituzione in 1ª convocazione: maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno 2/3 del valore (666,67 millesimi).
- Delibere in 1ª convocazione: maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (500 millesimi).
- Costituzione in 2ª convocazione: almeno 1/3 dei partecipanti e 1/3 del valore (333,33 millesimi).
- Delibere in 2ª convocazione: maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore.
La seconda convocazione si tiene in un giorno successivo alla prima e non oltre dieci giorni da questa (art. 1136, comma 3). Nella pratica la prima convocazione va quasi sempre deserta, e l'assemblea si svolge in seconda.
Le delibere con maggioranze rafforzate
Alcune decisioni richiedono sempre almeno 500 millesimi, anche in seconda convocazione (art. 1136, comma 4): nomina, conferma e revoca dell'amministratore, liti fuori dalle sue attribuzioni, ricostruzione e riparazioni straordinarie di notevole entità, innovazioni agevolate dell'art. 1120, comma 2, videosorveglianza (art. 1122-ter), tutela delle destinazioni d'uso (art. 1117-quater).
Per gli interventi di risparmio energetico le leggi speciali abbassano la soglia: basta la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 26, comma 2, L. 10/1991; per i bonus edilizi art. 119, comma 9-bis, D.L. 34/2020). Nel calcolatore scegli "Interventi di risparmio energetico".
Le innovazioni dell'art. 1120, comma 1, richiedono maggioranze più alte (art. 1136, comma 5); la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni richiede i 4/5 dei condòmini e del valore (art. 1117-ter). Il regolamento contrattuale si modifica solo all'unanimità.
Domande frequenti
Quanti millesimi servono in seconda convocazione?
Per costituire l'assemblea almeno 333,33 millesimi (1/3) con 1/3 dei condòmini. Per approvare una delibera ordinaria servono la maggioranza degli intervenuti e almeno 333,33 millesimi; per nomina dell'amministratore o lavori straordinari di notevole entità almeno 500 millesimi.
Quanti millesimi servono per confermare l'amministratore in seconda convocazione?
Almeno 500 millesimi, cioè la metà del valore dell'edificio, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (art. 1136, commi 2 e 4). Vale sia per la nomina sia per la conferma e la revoca.
Le deleghe contano per il quorum?
Sì: chi è rappresentato da un delegato con delega scritta è intervenuto a tutti gli effetti, per teste e per millesimi. Oltre 20 condòmini un delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e del valore.
Gli astenuti come si contano?
Sono intervenuti, quindi alzano la base su cui si calcola la maggioranza delle teste, ma non sono voti favorevoli. Lo strumento segue questo orientamento prevalente: in caso di dubbio verifica il caso concreto con un professionista.
Chi possiede più appartamenti quante teste vale?
Una sola testa, con la somma dei millesimi di tutte le sue unità. Più comproprietari di uno stesso appartamento valgono anch'essi una testa sola.
Riferimenti normativi
- Art. 1136 c.c. (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)
- Art. 1117-ter, 1117-quater, 1120, 1122-ter, 1129, 1135 c.c.
- Art. 66, 67 e 69 disp. att. c.c.
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