Art. 1121 c.c.
Innovazioni gravose o voluttuarie
Se un'innovazione costa moltissimo o è un lusso rispetto all'edificio e può essere usata separatamente, chi non vuole usarla non paga nulla. Se invece l'uso separato non è possibile, l'innovazione si fa solo se la maggioranza che l'ha voluta ne sostiene tutta la spesa.
Testo vigente - Innovazioni gravose o voluttuarie
Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2019, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo protegge la minoranza da spese sproporzionate. Due i casi: l'innovazione gravosa (spesa molto alta rispetto alle condizioni dell'edificio) e quella voluttuaria (non necessaria, di lusso).
Se l'opera può essere usata separatamente (piscina, campo da tennis, sauna), chi non intende usarla è esonerato dal contributo; in seguito, lui o i suoi eredi possono comunque decidere di parteciparvi pagando la loro quota di spesa di realizzazione e di manutenzione.
Esempi pratici
- L'assemblea approva una piscina condominiale: i condòmini che dichiarano di non volerla usare non partecipano alla spesa, ma potranno entrare in seguito pagando la loro parte.
Domande frequenti
Chi non vuole la piscina deve pagarla?
Se l'opera è voluttuaria o molto gravosa e utilizzabile separatamente, no: chi non intende trarne vantaggio è esonerato da qualsiasi contributo.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.