Art. 1122 c.c.
Opere nella proprietà individuale
Nel proprio appartamento, o nelle parti comuni assegnate in uso esclusivo, il condòmino non può eseguire opere che danneggino le parti comuni o mettano a rischio stabilità, sicurezza o decoro dell'edificio. Dei lavori va comunque data notizia preventiva all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea.
Testo vigente - Opere su parti di proprietà o uso individuale
Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
Cosa dice, in parole semplici
Il condòmino è libero di ristrutturare casa, ma con due limiti: non danneggiare le parti comuni (muri portanti, facciata, impianti) e non compromettere la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico.
La riforma del 2012 ha aggiunto un obbligo di informazione: prima dei lavori va avvisato l'amministratore. Non serve un'autorizzazione dell'assemblea, ma l'amministratore riferisce all'assemblea, che può reagire se i lavori violano i limiti.
Esempi pratici
- Prima di abbattere un tramezzo o rifare il bagno, il condòmino scrive all'amministratore descrivendo i lavori; se l'intervento tocca un muro portante serve la verifica di un tecnico.
Domande frequenti
Serve il permesso dell'amministratore per ristrutturare casa?
Non serve un permesso, ma bisogna dare notizia preventiva all'amministratore. I lavori non devono danneggiare le parti comuni né la stabilità, la sicurezza o il decoro dell'edificio.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.