Art. 1122-bis c.c.

Antenne individuali e impianti da fonti rinnovabili

Ogni condòmino può installare antenne e parabole individuali e impianti a fonti rinnovabili per la propria unità, anche sul lastrico solare o su altre superfici comuni idonee. Se servono modifiche alle parti comuni va avvisato l'amministratore; l'assemblea, con la maggioranza degli intervenuti e 2/3 del valore, può imporre modalità alternative, cautele e garanzie e ripartire l'uso del lastrico.

Testo vigente - Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

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Cosa dice, in parole semplici

Il primo comma riguarda antenne, parabole e collegamenti individuali: si possono installare, recando il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e preservando il decoro dell'edificio.

Il secondo comma riconosce il diritto di installare impianti a fonti rinnovabili (ad esempio pannelli fotovoltaici) al servizio della propria unità, sul lastrico solare, su altre superfici comuni idonee o sulle proprie parti.

Se l'impianto richiede di modificare parti comuni, l'interessato comunica all'amministratore contenuto e modalità dei lavori. L'assemblea può prescrivere modalità alternative o cautele e, su richiesta, ripartire l'uso del lastrico tra chi vuole installare; può anche chiedere una garanzia per eventuali danni. Per queste decisioni serve la maggioranza dell'art. 1136, quinto comma.

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  • Calcolo quorum e maggioranze dell'assemblea: Inserisci quanti sono i condòmini, chi è presente (anche per delega) e il tipo di delibera: vedi subito se l'assemblea è costituita e quanti voti e millesimi servono per approvare.

Esempi pratici

  • Un condòmino vuole installare 3 kW di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare comune: comunica il progetto all'amministratore, l'assemblea assegna una porzione del lastrico e può chiedere una polizza a garanzia dei danni.

Domande frequenti

Serve l'autorizzazione dell'assemblea per i pannelli fotovoltaici individuali?

Non serve un'autorizzazione per gli impianti destinati alle singole unità abitative; se però occorre modificare parti comuni bisogna comunicarlo all'amministratore e l'assemblea può imporre modalità, cautele e garanzie con la maggioranza degli intervenuti e 2/3 del valore.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.