Art. 1122-ter c.c.
Videosorveglianza sulle parti comuni
L'installazione di telecamere sulle parti comuni si delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi (art. 1136, secondo comma), sia in prima sia in seconda convocazione. Restano da rispettare le regole sulla privacy, come i cartelli informativi.
Testo vigente - Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.
Cosa dice, in parole semplici
La legge ha chiarito che la videosorveglianza delle parti comuni è materia dell'assemblea e ha fissato una maggioranza precisa, che l'art. 1136, quarto comma, applica anche in seconda convocazione.
La delibera non esaurisce gli obblighi: vanno rispettate le norme sulla protezione dei dati personali (informativa e cartelli, tempi di conservazione delle immagini, inquadrature limitate alle parti comuni).
Calcolalo gratis
- Calcolo quorum e maggioranze dell'assemblea: Inserisci quanti sono i condòmini, chi è presente (anche per delega) e il tipo di delibera: vedi subito se l'assemblea è costituita e quanti voti e millesimi servono per approvare.
Esempi pratici
- In un condominio di 1000 millesimi, in seconda convocazione intervengono condòmini per 600 millesimi: per approvare le telecamere servono la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi favorevoli.
Domande frequenti
Quanti millesimi servono per installare la videosorveglianza in condominio?
Almeno 500 millesimi favorevoli, oltre alla maggioranza degli intervenuti, anche in seconda convocazione.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.