Art. 1118 c.c.
Diritti dei condòmini sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni è proporzionale al valore della sua unità, cioè ai suoi millesimi. Nessuno può rinunciare alle parti comuni per non pagarne la conservazione; ci si può invece distaccare dal riscaldamento centralizzato se non si creano squilibri o aggravi, continuando a pagare manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto.
Testo vigente - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Cosa dice, in parole semplici
Il primo comma lega i diritti al valore: chi ha 100 millesimi ha una quota del 10% sulle parti comuni, salvo che il titolo disponga diversamente.
Il secondo e il terzo comma tolgono di mezzo una scappatoia frequente: non si smette di pagare dicendo "non uso l'ascensore" o "ho trasformato l'appartamento in ufficio". L'obbligo di contribuire alla conservazione delle parti comuni resta.
L'ultimo comma disciplina il distacco dal riscaldamento centralizzato: è un diritto del condòmino, ma solo se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri, di regola da dimostrare con una relazione tecnica. Chi si distacca continua a pagare la manutenzione straordinaria, la conservazione e la messa a norma dell'impianto.
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Esempi pratici
- Un condòmino si distacca dal riscaldamento centralizzato con una perizia che esclude squilibri: non paga più il gasolio o il metano consumato, ma partecipa al rifacimento della caldaia comune.
Domande frequenti
Si può rinunciare all'ascensore per non pagarne le spese?
No: il condòmino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni né sottrarsi alle spese di conservazione. Può essere esonerato solo da un criterio diverso previsto dal regolamento o da una convenzione.
Chi si stacca dal riscaldamento centralizzato paga ancora qualcosa?
Sì: le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, della sua conservazione e della messa a norma.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.