Art. 1117-quater c.c.

Tutela delle destinazioni d'uso

Se qualcuno svolge attività che danneggiano in modo sostanziale la destinazione d'uso delle parti comuni, l'amministratore o anche un solo condòmino possono diffidarlo e chiedere la convocazione dell'assemblea. L'assemblea delibera la cessazione con la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi (art. 1136, secondo comma).

Testo vigente - Tutela delle destinazioni d'uso

Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo dà uno strumento rapido contro gli abusi: non serve aspettare l'assemblea per reagire, perché la diffida può partire subito dall'amministratore o dal singolo condòmino.

L'assemblea poi decide se far cessare l'attività, anche autorizzando un'azione giudiziaria, con la maggioranza dell'art. 1136, secondo comma, che si applica sia in prima sia in seconda convocazione (art. 1136, quarto comma).

Calcolalo gratis

  • Calcolo quorum e maggioranze dell'assemblea: Inserisci quanti sono i condòmini, chi è presente (anche per delega) e il tipo di delibera: vedi subito se l'assemblea è costituita e quanti voti e millesimi servono per approvare.

Esempi pratici

  • Un condòmino usa stabilmente il cortile comune come deposito di materiali per la sua attività, impedendo il passaggio: l'amministratore lo diffida e convoca l'assemblea per deliberare la cessazione.

Domande frequenti

Un singolo condòmino può agire da solo?

Sì, può diffidare l'esecutore e chiedere la convocazione dell'assemblea. Resta comunque il diritto di ciascun condòmino di tutelare in giudizio le parti comuni.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.