Art. 1125 c.c.

Soffitti, volte e solai

Le spese per riparare o rifare un solaio tra due piani si dividono a metà tra il proprietario del piano di sopra e quello del piano di sotto. Il pavimento resta a carico di chi sta sopra; intonaco, tinta e decorazione del soffitto a carico di chi sta sotto.

Testo vigente - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 19 aprile 1942, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Leggi su Normattiva (fonte ufficiale) ↗

Cosa dice, in parole semplici

Il solaio che separa due appartamenti sovrapposti serve a entrambi: per questo la struttura (travi, volte, soletta) si paga in parti uguali.

Le finiture invece sono di chi le usa: il rivestimento del pavimento al proprietario di sopra, l'intonaco e la tinteggiatura del soffitto a quello di sotto.

Esempi pratici

  • Il solaio tra 2° e 3° piano va consolidato con una spesa di 8.000 €: 4.000 € a ciascuno dei due proprietari; il nuovo parquet lo paga il 3° piano, la tinta del soffitto il 2°.

Domande frequenti

Chi paga il soffitto rovinato da un'infiltrazione dal piano di sopra?

L'art. 1125 riguarda manutenzione e ricostruzione del solaio. Se il danno è causato da un guasto dell'appartamento di sopra (ad esempio un tubo), ne risponde chi ha causato il danno.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.