Art. 1124 c.c.

Manutenzione e sostituzione di scale e ascensori

Le spese di manutenzione e sostituzione di scale e ascensori sono a carico dei proprietari delle unità a cui servono e si dividono così: metà in base al valore delle unità (millesimi) e metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo. Per la metà a valore contano come piani anche cantine, soffitte e lastrici solari di proprietà esclusiva.

Testo vigente - Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Leggi su Normattiva (fonte ufficiale) ↗

Cosa dice, in parole semplici

La formula è in due parti. La prima metà della spesa si ripartisce a millesimi tra le unità servite dalla scala o dall'ascensore. La seconda metà si ripartisce in base all'altezza del piano: chi abita più in alto paga di più, perché usa di più scale e ascensore.

Per la metà in base all'altezza si usano dei coefficienti di piano (spesso il numero del piano, con il piano terra a zero o con un coefficiente ridotto): il metodo esatto è di solito fissato nella tabella millesimale delle scale o dell'ascensore.

La riforma del 2012 ha esteso espressamente la regola agli ascensori, che prima la giurisprudenza assimilava alle scale. Il regolamento o una convenzione possono comunque stabilire criteri diversi.

Calcolalo gratis

Esempi pratici

  • Spesa di 960 € per l'ascensore: 480 € si ripartiscono a millesimi tra le unità servite, 480 € in proporzione al piano. Un appartamento al 3° piano, con coefficiente 3 su un totale di 12, paga 120 € della seconda metà.

Domande frequenti

Il piano terra paga l'ascensore?

Se l'ascensore serve anche la sua unità partecipa almeno alla metà ripartita a millesimi; per la metà ad altezza il piano terra ha di solito coefficiente zero o ridotto. L'esclusione totale è possibile solo se prevista dal regolamento o da una convenzione.

Come si ripartiscono le spese delle scale?

Metà in base ai millesimi delle unità servite e metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.