Art. 1127 c.c.

Sopraelevazione

Il proprietario dell'ultimo piano, o chi ha la proprietà esclusiva del lastrico, può costruire nuovi piani, salvo divieto nel titolo. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche non lo consentono e i condòmini possono opporsi se pregiudica l'aspetto architettonico o toglie molta aria o luce. Chi sopraeleva paga un'indennità agli altri condòmini.

Testo vigente - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio

Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 19 aprile 1942, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

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Cosa dice, in parole semplici

Il diritto di sopraelevare spetta per legge all'ultimo piano, ma ha tre limiti: la statica dell'edificio, l'aspetto architettonico e l'aria e la luce dei piani sottostanti.

L'indennità si calcola sul valore attuale dell'area occupata dalla nuova costruzione, diviso per il numero dei piani compreso quello nuovo, togliendo la quota che spetta a chi costruisce. Chi sopraeleva deve anche ricostruire il lastrico solare che gli altri avevano diritto di usare.

Esempi pratici

  • Edificio di 4 piani; l'area su cui sorgerà il nuovo piano vale oggi 100.000 €. Si divide per 5, cioè i 4 piani esistenti più quello da costruire: 20.000 €. Da questa cifra si toglie la quota che spetterebbe a chi sopraeleva come condòmino (con 250 millesimi, 20.000 × 250 / 1000 = 5.000 €). L'indennità da versare è quindi di 15.000 € in tutto, da dividere tra gli altri condòmini in proporzione ai loro millesimi.

Domande frequenti

I condòmini possono impedire la sopraelevazione?

Possono opporsi se pregiudica l'aspetto architettonico o diminuisce notevolmente aria e luce dei piani sottostanti; non è comunque ammessa se le condizioni statiche non la consentono.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.