Art. 1128 c.c.

Perimento dell'edificio

Se l'edificio crolla del tutto o per una parte pari ad almeno 3/4 del suo valore, ogni condòmino può chiedere la vendita all'asta di suolo e materiali. Se il perimento è minore, l'assemblea decide la ricostruzione delle parti comuni e tutti contribuiscono; l'indennizzo dell'assicurazione va usato per ricostruire.

Testo vigente - Perimento totale o parziale dell'edificio

Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 19 aprile 1942, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

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Cosa dice, in parole semplici

La soglia dei 3/4 del valore distingue la fine del condominio dalla sua ricostruzione. Sotto la soglia l'assemblea delibera la ricostruzione delle parti comuni e ciascuno partecipa in proporzione ai suoi diritti.

Chi non vuole partecipare alla ricostruzione deve cedere i suoi diritti, anche sulle parti di sua proprietà esclusiva, agli altri condòmini secondo stima, o a solo alcuni di essi.

Esempi pratici

  • Un incendio distrugge il tetto e l'ultimo piano, pari al 20% del valore: l'assemblea delibera la ricostruzione, finanziata anche con l'indennizzo della polizza globale fabbricati.

Domande frequenti

L'indennizzo dell'assicurazione si può distribuire ai condòmini?

No, l'indennità per l'assicurazione delle parti comuni è destinata alla loro ricostruzione.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.