Art. 69 disp. att. c.c.

Rettifica e modifica delle tabelle millesimali

I millesimi si possono cambiare all'unanimità. Con la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi (art. 1136, secondo comma) si possono rettificare in due casi: se sono frutto di un errore, o se per sopraelevazioni, ampliamenti o variazioni delle unità il valore di anche una sola unità è cambiato di oltre 1/5; in questo secondo caso paga chi ha causato la variazione.

Testo vigente

Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

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Cosa dice, in parole semplici

La regola generale è l'unanimità. La riforma del 2012 ha però previsto due ipotesi in cui basta la maggioranza dell'art. 1136, secondo comma: l'errore nella formazione della tabella e l'alterazione di oltre un quinto del valore di un'unità per mutate condizioni dell'edificio.

In giudizio, per la revisione delle tabelle si cita solo il condominio, in persona dell'amministratore, che deve informare subito l'assemblea. Le stesse regole valgono per le tabelle di riparto delle spese.

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Esempi pratici

  • Un condòmino dell'ultimo piano sopraeleva e la superficie della sua unità aumenta, alterandone il valore proporzionale di oltre un quinto: la tabella può essere rivista a maggioranza e i costi della revisione sono a suo carico.

Domande frequenti

Che maggioranza serve per modificare le tabelle millesimali?

L'unanimità in generale; la maggioranza degli intervenuti con 500 millesimi se la tabella è frutto di errore o se il valore di un'unità è cambiato di oltre un quinto per mutate condizioni dell'edificio.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.