Art. 70 disp. att. c.c.

Sanzioni per le violazioni del regolamento

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere prevista una sanzione fino a 200 € e, in caso di recidiva, fino a 800 €. La somma va al fondo per le spese ordinarie e la sanzione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi.

Testo vigente

Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 22 febbraio 2014, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.

Leggi su Normattiva (fonte ufficiale) ↗

Cosa dice, in parole semplici

La sanzione deve essere prevista dal regolamento e viene irrogata dall'assemblea, non dall'amministratore da solo. Gli importi massimi sono fissati dalla legge: 200 € la prima volta, 800 € in caso di recidiva.

Calcolalo gratis

  • Calcolo quorum e maggioranze dell'assemblea: Inserisci quanti sono i condòmini, chi è presente (anche per delega) e il tipo di delibera: vedi subito se l'assemblea è costituita e quanti voti e millesimi servono per approvare.

Esempi pratici

  • Un condòmino parcheggia ripetutamente nel cortile dove il regolamento lo vieta: l'assemblea delibera una sanzione di 100 €; alla recidiva, una di 400 €.

Domande frequenti

A quanto può arrivare la multa del condominio?

Fino a 200 € e, in caso di recidiva, fino a 800 €, deliberata dall'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136, secondo comma.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.