Art. 71 disp. att. c.c.
Registro presso l'associazione dei proprietari
L'art. 71 disp. att. prevede che il registro indicato dall'art. 1129, quarto comma, e dall'art. 1138, terzo comma, sia tenuto presso l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati. I commi richiamati sono stati riscritti dalla riforma del 2012, per cui la norma ha oggi scarso rilievo pratico.
Testo vigente
Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 19 aprile 1942, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
Cosa dice, in parole semplici
La disposizione risale al 1942 e faceva riferimento a un registro di nomine e regolamenti presso le associazioni dei proprietari. Dopo la riforma del 2012 gli articoli 1129 e 1138 non prevedono più quel registro esterno: oggi contano i registri tenuti dall'amministratore (art. 1130, n. 7).
Esempi pratici
- Il registro di nomina e revoca dell'amministratore oggi lo tiene l'amministratore stesso, insieme ai verbali e alla contabilità.
Domande frequenti
Dove si tiene oggi il registro di nomina e revoca dell'amministratore?
Lo tiene l'amministratore, insieme al registro dei verbali e a quello di contabilità (art. 1130, n. 7).
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.