Art. 71-bis disp. att. c.c.
Requisiti per fare l'amministratore
Per fare l'amministratore di condominio servono: godimento dei diritti civili, assenza di condanne per determinati delitti e di misure di prevenzione, non essere interdetti o inabilitati né protestati, diploma di scuola superiore e formazione iniziale e periodica. Diploma e formazione non sono richiesti se l'amministratore è un condòmino dello stabile.
Testo vigente
Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Cosa dice, in parole semplici
I requisiti delle lettere a)-e) riguardano l'onorabilità; la loro perdita fa cessare l'incarico. Le lettere f) e g) riguardano la preparazione: diploma di scuola secondaria di secondo grado, corso di formazione iniziale e aggiornamento periodico (disciplinato dal D.M. 140/2014).
Il condòmino che amministra il proprio stabile non ha bisogno di diploma né di formazione. Possono fare gli amministratori anche le società, purché i requisiti li abbiano soci illimitatamente responsabili, amministratori e dipendenti incaricati.
Esempi pratici
- In un palazzo di 10 appartamenti uno dei proprietari, senza diploma, viene nominato amministratore: è possibile, perché è condòmino dello stabile.
Domande frequenti
Un condòmino può fare l'amministratore senza corso?
Sì: diploma e formazione non sono necessari se l'amministratore è nominato tra i condòmini dello stabile; restano gli altri requisiti di onorabilità.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.