Art. 71-ter disp. att. c.c.
Sito internet del condominio
Se l'assemblea lo chiede, con la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi, l'amministratore deve attivare un sito internet del condominio da cui gli aventi diritto possono consultare e scaricare i documenti indicati nella delibera. I costi sono a carico dei condòmini.
Testo vigente
Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Cosa dice, in parole semplici
Il "sito internet del condominio" è oggi in pratica un'area riservata o un portale online dove i condòmini consultano verbali, rendiconti, riparti e documenti. Deve consentire la consultazione e l'estrazione di copia in formato digitale dei documenti scelti dall'assemblea.
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Esempi pratici
- L'assemblea delibera che verbali, rendiconti e contratti di manutenzione siano disponibili online: l'amministratore attiva un portale per i condòmini e il costo entra nelle spese comuni.
Domande frequenti
Il condominio deve avere un sito internet?
Solo se l'assemblea lo richiede con la maggioranza dell'art. 1136, secondo comma; in quel caso l'amministratore è tenuto ad attivarlo e le spese sono a carico dei condòmini.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.