Art. 1133 c.c.
Provvedimenti dell'amministratore
Le decisioni prese dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatorie per i condòmini. Contro di esse si può ricorrere all'assemblea e, nei casi e nei termini dell'art. 1137, al giudice.
Testo vigente - Provvedimenti presi dall'amministratore
Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 19 aprile 1942, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Cosa dice, in parole semplici
Gli ordini di servizio dell'amministratore (orari di chiusura del portone, regole per l'uso dello stenditoio, turni dei bidoni) vincolano tutti, se rientrano nei suoi poteri.
Chi non è d'accordo può portare la questione all'assemblea e, se necessario, al giudice, rispettando il termine di 30 giorni dell'art. 1137.
Esempi pratici
- L'amministratore stabilisce gli orari di uso della lavanderia comune: il condòmino che li ritiene ingiusti chiede che la questione sia messa all'ordine del giorno della prossima assemblea.
Domande frequenti
Come ci si oppone a una decisione dell'amministratore?
Con ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso al giudice nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.