Art. 1137 c.c.

Impugnazione delle delibere

Le delibere assembleari sono obbligatorie per tutti. Il condòmino assente, dissenziente o astenuto può chiederne l'annullamento al giudice entro 30 giorni: dalla data della delibera per dissenzienti e astenuti, dalla comunicazione del verbale per gli assenti. Prima della causa è obbligatoria la mediazione, la cui domanda impedisce la decadenza; il termine si sospende dal 1° al 31 agosto. L'impugnazione non sospende la delibera, salvo ordine del giudice.

Testo vigente - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 1 gennaio 2023, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura civile.

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Cosa dice, in parole semplici

Possono impugnare per annullabilità solo i condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, non chi ha votato a favore. Il termine di 30 giorni è di decadenza: scaduto, la delibera annullabile diventa inattaccabile. Per i dissenzienti e gli astenuti decorre dal giorno dell'assemblea, per gli assenti dal giorno in cui ricevono il verbale. Secondo la giurisprudenza il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969).

Le delibere nulle (ad esempio quelle che incidono sui diritti individuali o hanno oggetto impossibile) possono invece essere fatte valere senza questo termine, secondo l'orientamento della Cassazione.

Chiedere la sospensione prima della causa di merito non ferma né interrompe il termine di 30 giorni. Prima della causa va inoltre tentata la mediazione, che in materia di condominio è condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010 e art. 71-quater disp. att.). Dal momento in cui la comunicazione della domanda arriva alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza, ma per una sola volta (art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010): se il tentativo fallisce, conviene avviare subito la causa.

Esempi pratici

  • Assemblea del 10 marzo, condòmino assente che riceve il verbale il 20 marzo: ha tempo fino al 19 aprile per avviare l'impugnazione, depositando entro quella data la domanda di mediazione (che va poi comunicata alle altre parti).
  • Assemblea del 20 luglio, condòmino dissenziente: i 30 giorni si fermano dal 1° al 31 agosto, quindi il termine scade il 19 settembre (11 giorni a luglio, 19 a settembre).

Domande frequenti

Entro quanto si impugna una delibera condominiale?

Entro 30 giorni: dalla data della delibera per dissenzienti e astenuti, dalla comunicazione del verbale per gli assenti. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e la domanda di mediazione, obbligatoria prima della causa, impedisce la decadenza.

Chi ha votato a favore può impugnare la delibera?

Per l'annullamento no: la legge lo consente al condòmino assente, dissenziente o astenuto.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.