Art. 66 disp. att. c.c.
Convocazione dell'assemblea
L'assemblea si convoca ogni anno in via ordinaria e in via straordinaria quando l'amministratore lo ritiene o lo chiedono almeno 2 condòmini con 1/6 del valore; se l'amministratore non provvede entro 10 giorni, possono convocarla loro. L'avviso con l'ordine del giorno va comunicato almeno 5 giorni prima della prima convocazione con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano; la seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno della prima.
Testo vigente
Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 4 dicembre 2020, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Cosa dice, in parole semplici
Chi convoca: l'amministratore, annualmente e quando serve; almeno due condòmini con un sesto del valore possono chiederla e, dopo 10 giorni senza risposta, convocarla direttamente. Se l'amministratore manca, può convocare ciascun condòmino.
Come e quando: l'avviso deve contenere l'ordine del giorno specifico, luogo e ora (o la piattaforma, se in videoconferenza) e arrivare almeno 5 giorni prima della prima convocazione, con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Una convocazione omessa, tardiva o incompleta rende la delibera annullabile su istanza di chi non è stato convocato correttamente.
Più riunioni e videoconferenza: l'amministratore può fissare con un unico avviso più date consecutive per proseguire l'assemblea. Con il consenso della maggioranza dei condòmini l'assemblea può svolgersi in videoconferenza; il verbale va trasmesso a tutti con le stesse formalità della convocazione.
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Esempi pratici
- Prima convocazione fissata per il 16 novembre: l'avviso deve arrivare ai condòmini almeno 5 giorni prima. Per prudenza conviene contare 5 giorni pieni tra la ricezione e l'assemblea e spedire con largo anticipo.
Domande frequenti
Con quanti giorni di anticipo va convocata l'assemblea di condominio?
Almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
La convocazione via WhatsApp o email semplice è valida?
La legge indica raccomandata, PEC, fax o consegna a mano; altri mezzi non sono previsti e la delibera rischia l'annullamento se un condòmino contesta la convocazione.
Quanti condòmini possono chiedere un'assemblea straordinaria?
Almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio (circa 167 millesimi).
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.