Art. 1134 c.c.
Spese fatte da un singolo condòmino
Il condòmino che gestisce le parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di una spesa urgente.
Testo vigente - Gestione di iniziativa individuale
Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Cosa dice, in parole semplici
Chi anticipa di sua iniziativa una spesa per le parti comuni, ad esempio pagando un idraulico per un lavoro non deliberato, la sopporta da solo.
L'eccezione è la spesa urgente: quella che non si poteva rimandare senza danno, quando non c'era il tempo di avvisare l'amministratore o l'assemblea. In quel caso il rimborso è dovuto.
Esempi pratici
- Di notte scoppia un tubo comune e allaga le cantine: il condòmino che chiama l'idraulico d'urgenza ha diritto al rimborso. Se invece fa ridipingere l'androne perché non gli piace il colore, no.
Domande frequenti
Chi paga di tasca propria una riparazione delle parti comuni ha diritto al rimborso?
Solo se la spesa era urgente; altrimenti, senza autorizzazione di amministratore o assemblea, non c'è diritto al rimborso.
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.