Art. 64 disp. att. c.c.

Revoca giudiziale dell'amministratore

Sulla revoca dell'amministratore chiesta al giudice (art. 1129, undicesimo comma, e art. 1131, quarto comma) decide il tribunale in camera di consiglio, con decreto motivato, sentiti amministratore e ricorrente. Contro il decreto si può proporre reclamo alla corte d'appello entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione.

Testo vigente

Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 18 giugno 2013, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.

Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

Il D.Lgs. 116/2017 (art. 27) sostituisce il tribunale con il giudice di pace e prevede il reclamo in tribunale. L'entrata in vigore è stata rinviata più volte: secondo Normattiva, dopo il D.L. 100/2026, la modifica si applica dal 31 ottobre 2027. Fino ad allora vale il testo riportato qui.

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Cosa dice, in parole semplici

È un procedimento rapido, senza una causa ordinaria: il giudice sente le parti in contraddittorio e decide con decreto motivato.

La riforma del giudice di pace (D.Lgs. 116/2017) sposta questa competenza dal tribunale al giudice di pace, con reclamo al tribunale. La data è stata rinviata più volte: secondo Normattiva, dopo il D.L. 100/2026, il cambio vale dal 31 ottobre 2027.

Esempi pratici

  • Un condòmino scopre che l'amministratore non usa il conto corrente condominiale (grave irregolarità) e l'assemblea non lo revoca: può ricorrere al giudice chiedendone la revoca.

Domande frequenti

Entro quanto si può impugnare il decreto di revoca dell'amministratore?

Con reclamo alla corte d'appello entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Quando entrerà in vigore la competenza del giudice di pace (secondo Normattiva dal 31 ottobre 2027), il reclamo andrà al tribunale.

Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.