Art. 72 disp. att. c.c.
Norme inderogabili dal regolamento
I regolamenti di condominio non possono derogare agli artt. 63 (riscossione e morosi), 66 (convocazione), 67 (deleghe e rappresentanza) e 69 (rettifica delle tabelle millesimali) delle disposizioni di attuazione.
Testo vigente
Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318). Testo in vigore dal 19 aprile 1942, verificato su Normattiva l'11 ottobre 2026.
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
Cosa dice, in parole semplici
Queste regole proteggono i diritti procedurali di tutti i condòmini: nessun regolamento, neppure contrattuale, può ridurre i termini di convocazione, vietare le deleghe o rendere più difficile la rettifica delle tabelle.
Esempi pratici
- Una clausola del regolamento che prevede la convocazione con 2 giorni di preavviso è invalida: valgono i 5 giorni dell'art. 66.
Domande frequenti
Il regolamento può vietare le deleghe in assemblea?
No, l'art. 67 disp. att. è inderogabile dal regolamento di condominio (art. 72 disp. att.).
Testo a scopo informativo: la spiegazione è una sintesi divulgativa e non sostituisce la consulenza di un professionista. La giurisprudenza e il regolamento del singolo condominio possono incidere sull'applicazione della norma. Il testo di legge è riportato come pubblicato su Normattiva alla data indicata: fa fede la fonte ufficiale.