Da quando decorrono gli interessi
Le quote condominiali sono debiti a scadenza determinata: il condòmino è in mora dal giorno successivo alla scadenza fissata dal piano rate approvato dall'assemblea, senza bisogno di una richiesta formale (art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.). Da quel giorno decorrono gli interessi moratori (art. 1224 c.c.).
Se la scadenza non è determinata, gli interessi decorrono dalla richiesta scritta di pagamento: in questo caso usa come scadenza la data di ricevimento del sollecito.
Quale tasso si applica
In mancanza di patti diversi si applica il tasso legale dell'art. 1284 c.c., fissato ogni anno dal Ministero dell'Economia: 2% nel 2025 e 1,6% dal 1° gennaio 2026. Se la mora attraversa più anni, il calcolo si divide per anno con il tasso di ciascuno.
Il regolamento condominiale di natura contrattuale (accettato da tutti) può prevedere un tasso diverso, purché non usurario. Una semplice delibera a maggioranza, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, non basta a introdurre interessi superiori a quelli legali.
Il tasso delle transazioni commerciali del D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE più 8 punti) riguarda i rapporti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni: il rapporto tra condominio e condòmino, di norma, non rientra in questa disciplina. Attenzione però all'art. 1284, comma 4, c.c.: dal momento in cui si propone la domanda giudiziale (compreso il ricorso per decreto ingiuntivo), se le parti non hanno fissato la misura degli interessi, il tasso legale diventa quello previsto per le transazioni commerciali. Questo calcolatore copre il periodo precedente; per quello successivo inserisci il tasso come tasso fisso.
Come si calcola
Interessi semplici: importo × tasso × giorni / 365 (366 negli anni bisestili), contando i giorni dal giorno dopo la scadenza fino alla data di calcolo compresa. Il calcolo non considera gli interessi sugli interessi (anatocismo), che l'art. 1283 c.c. ammette solo dalla domanda giudiziale e per interessi dovuti da almeno sei mesi.
Esempio: 600 € scaduti il 31/12/2024, calcolo al 30/06/2026. Nel 2025: 600 × 2% × 365/365 = 12,00 €. Nel 2026: 600 × 1,6% × 181/365 = 4,76 €. Totale interessi 16,76 €.
Domande frequenti
Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?
L'1,6% annuo, in vigore dal 1° gennaio 2026 (decreto del Ministero dell'Economia del 10 dicembre 2025). Nel 2025 era il 2%.
L'amministratore può chiedere gli interessi di mora al condòmino?
Sì: sulle quote non pagate alla scadenza maturano gli interessi legali, che l'amministratore può richiedere con il sollecito e nel decreto ingiuntivo. Tassi più alti sono dovuti solo se previsti dal regolamento contrattuale.
Si applicano gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002?
Prima della causa, di norma no: quella disciplina riguarda le transazioni commerciali tra imprese, e per le quote condominiali si usa il tasso legale o quello previsto dal regolamento. Dalla domanda giudiziale (anche il ricorso per decreto ingiuntivo), se le parti non hanno fissato un tasso, l'art. 1284, comma 4, c.c. applica invece il tasso delle transazioni commerciali.
Gli interessi si calcolano anche sulle spese straordinarie?
Sì, su qualsiasi quota scaduta e non pagata, ordinaria o straordinaria, dalla scadenza fissata nella delibera.
Dopo quanto tempo si prescrivono le quote condominiali?
Le quote periodiche si prescrivono in cinque anni (art. 2948 c.c.); un sollecito scritto ricevuto dal condòmino interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.).
Riferimenti normativi
- Art. 1219 c.c. (costituzione in mora)
- Art. 1224 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie)
- Art. 1284 c.c. (saggio degli interessi)
- D.M. Economia e Finanze 10 dicembre 2025 (tasso legale 1,6% dal 2026)
- Art. 63 disp. att. c.c. (riscossione dei contributi)
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